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	<title>Commenti a: Riforma forense. Riparte la discussione</title>
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	<description>Per la libera scelta. Per le conquiste del diritto vivente</description>
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		<title>Di: patrc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-386</link>
		<dc:creator>patrc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:22:59 +0000</pubDate>
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		<description>Da www.diritto.it 5-10-2010: Corte europea dei diritti dell’uomo: sempre più vincolanti per il giudice nazionale le decisioni di Strasburgo.
Corte_europea_diritti_umani Il giudice nazionale deve tener conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell&#039;uomo ai fini della decisione, anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili al giudicato. di Biancamaria Consales
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19985 del 30 settembre 2011, ha respinto il ricorso presentato da un uomo che aveva chiesto i danni per essere stato diffamato su un noto quotidiano. La Suprema Corte, partendo dall’imme- diata rilevanza nel nostro ordinamento delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha affermato che anche la giurisprudenza deve essere applicata con effetto immediato. Pertanto, il giudice italiano non può ignorare, nella controversia che è chiamato a decidere, l’interpretazione che delle norme pattizie viene data dalla Corte di Strasburgo, con la conseguenza che, nella realizzazione dell’equo processo ed allo scopo di assicurare la parità effettiva delle armi in senso sostanziale o processuale (art. 111, comma 1, Cost.) il giudice interno, affinché la sua statuizione risulti aderente alle norme della Convenzione, deve tener conto anche dell’elaborazione del diritto vivente quale proveniente proprio dalla Corte di Strasbur- go, che della Convenzione è il più autorevole interprete. In merito, poi, agli effetti, nell’ambito interno, delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la Suprema Corte rileva che le sentenze della Corte di Strasburgo, pur avendo natura dichiarativa, una volta divenute definitive, consentono di attribuire, a chi si è visto violare un diritto protetto dalla Convenzione, una somma a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali o una somma come equa soddisfazione. Inol- tre, in quanto definitive, tali sentenze sono precettive alla pari delle norme materiali convenzionali, la cui applicazione non può discostarsi dall’interpretazione che della norma stessa ha dato il giudice europeo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da <a href="http://www.diritto.it">http://www.diritto.it</a> 5-10-2010: Corte europea dei diritti dell’uomo: sempre più vincolanti per il giudice nazionale le decisioni di Strasburgo.<br />
Corte_europea_diritti_umani Il giudice nazionale deve tener conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo ai fini della decisione, anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili al giudicato. di Biancamaria Consales<br />
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19985 del 30 settembre 2011, ha respinto il ricorso presentato da un uomo che aveva chiesto i danni per essere stato diffamato su un noto quotidiano. La Suprema Corte, partendo dall’imme- diata rilevanza nel nostro ordinamento delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha affermato che anche la giurisprudenza deve essere applicata con effetto immediato. Pertanto, il giudice italiano non può ignorare, nella controversia che è chiamato a decidere, l’interpretazione che delle norme pattizie viene data dalla Corte di Strasburgo, con la conseguenza che, nella realizzazione dell’equo processo ed allo scopo di assicurare la parità effettiva delle armi in senso sostanziale o processuale (art. 111, comma 1, Cost.) il giudice interno, affinché la sua statuizione risulti aderente alle norme della Convenzione, deve tener conto anche dell’elaborazione del diritto vivente quale proveniente proprio dalla Corte di Strasbur- go, che della Convenzione è il più autorevole interprete. In merito, poi, agli effetti, nell’ambito interno, delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la Suprema Corte rileva che le sentenze della Corte di Strasburgo, pur avendo natura dichiarativa, una volta divenute definitive, consentono di attribuire, a chi si è visto violare un diritto protetto dalla Convenzione, una somma a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali o una somma come equa soddisfazione. Inol- tre, in quanto definitive, tali sentenze sono precettive alla pari delle norme materiali convenzionali, la cui applicazione non può discostarsi dall’interpretazione che della norma stessa ha dato il giudice europeo.</p>
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		<title>Di: patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-333</link>
		<dc:creator>patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:19:45 +0000</pubDate>
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		<description>Bravo Lucio Sacchetto, Postato 27-9-2011 alle 8:51 AM ! : 
D.L.138 del 13-8-2011. (nel seguente articolo 3 del DL 138/2011 sono elencati i principi che dovranno sopraintendere alla Riforma delle Professioni,[ n.d.r.])
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO   SVILUPPO 
Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all&#039;accesso e all&#039;esercizio delle professioni e delle attivita&#039; economiche 
1. In attesa della revisione dell&#039;articolo 41  della  Costituzione,
Comuni, Province, Regioni e  Stato,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui l&#039;iniziativa e  l&#039;attivita&#039;  economica  privata  sono  libere  ed  e&#039; permesso tutto cio&#039; che non e&#039; espressamente vietato dalla legge  nei soli casi di: 
a)  vincoli  derivanti  dall&#039;ordinamento  comunitario   e   dagli
obblighi internazionali; 
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
c) danno alla sicurezza, alla liberta&#039;,  alla  dignita&#039;  umana  e
contrasto con l&#039;utilita&#039; sociale; 
d) disposizioni indispensabili per  la  protezione  della  salute
umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,
dell&#039;ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica. 
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto 15 disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita&#039;   e dell&#039;autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della decorrenza del predetto termine, l&#039;adeguamento al principio di cui al comma 1 puo&#039; avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di semplificazione normativa. 
4. L&#039;adeguamento di Comuni, Province e Regioni all&#039;obbligo  di  cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita&#039;  dei predetti enti ai sensi dell&#039;art. 20, comma 3,  del  decreto  legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
5. Fermo restando l&#039;esame di Stato di cui all&#039;art. 33 comma 5 della Costituzione  per  l&#039;accesso  alle  professioni regolamentate,   gli ordinamenti   professionali   devono   garantire   che    l&#039;esercizio dell&#039;attivita&#039;  risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di   libera concorrenza, alla presenza diffusa dei  professionisti  su  tutto  il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita&#039;  di  offerta che  garantisca  l&#039;effettiva  possibilita&#039;  di  scelta  degli  utenti nell&#039;ambito della piu&#039; ampia informazione  relativamente  ai  servizi offerti. Gli  ordinamenti  professionali  dovranno  essere  riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto per recepire i seguenti principi: 
a) l&#039;accesso alla professione e&#039; libero e  il  suo  esercizio  e&#039;
fondato e ordinato sull&#039;autonomia e  sull&#039;indipendenza  di  giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello Stato o in  una  certa  area  geografica,  e&#039;  consentita  unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita&#039;  o, in caso di esercizio dell&#039;attivita&#039; in forma societaria,  della  sede legale della societa&#039; professionale; 
b) previsione  dell&#039;obbligo  per  il  professionista  di  seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell&#039;obbligo di  formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e&#039; sanzionato sulla base di quanto  stabilito  dall&#039;ordinamento  professionale  che
dovra&#039; integrare tale previsione; 
c) la disciplina del tirocinio  per  l&#039;accesso  alla  professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano  l&#039;effettivo  svolgimento dell&#039;attivita&#039; formativa e il suo adeguamento  costante  all&#039;esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante dovra&#039; essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l&#039;accesso al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra&#039;  essere complessivamente superiore a tre anni  e  potra&#039;  essere  svolto,  in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli Nazionali e il Ministero dell&#039;Istruzione, Universita&#039; e  Ricerca,  in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; 
d) il  compenso  spettante  al  professionista  e&#039;  pattuito  per
iscritto  all&#039;atto  del  conferimento   dell&#039;incarico   professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali.  E&#039;  ammessa  la pattuizione  dei  compensi  anche  in   deroga   alle   tariffe.   Il professionista e&#039; tenuto, nel rispetto del principio di  trasparenza, a  rendere  noto   al   cliente   il   livello   della   complessita&#039; dell&#039;incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell&#039;incarico. In caso  di  mancata  determinazione  consensuale  del compenso, quando il committente e&#039;  un  ente  pubblico,  in  caso  di liquidazione giudiziale dei compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui  la prestazione  professionale  e&#039;  resa  nell&#039;interesse  dei  terzi   si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro 16 della Giustizia; 
e) a tutela del cliente, il professionista e&#039; tenuto a  stipulare
idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall&#039;esercizio
dell&#039;attivita&#039; professionale. Il professionista deve rendere noti  al
cliente, al momento dell&#039;assunzione dell&#039;incarico, gli estremi  della
polizza stipulata per la responsabilita&#039; professionale e il  relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali dei professionisti; 
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l&#039;istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l&#039;istruzione  e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell&#039;Ordine  territoriale  o  di consigliere nazionale e&#039;  incompatibile  con  quella  di  membro  dei consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; 
g) la pubblicita&#039; informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto
l&#039;attivita&#039;  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli
professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi
delle  prestazioni,  e&#039;  libera.  Le   informazioni   devono   essere
trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,
ingannevoli, denigratorie. 
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l&#039;accesso alle attivita&#039; economiche e il loro esercizio si basano sul principio di liberta&#039; di impresa. 
7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l&#039;accesso  e  l&#039;esercizio
delle attivita&#039; economiche devono garantire il principio di  liberta&#039;
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative all&#039;introduzione di restrizioni  all&#039;accesso  e  all&#039;esercizio  delle attivita&#039;  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione restrittiva. 
8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle
attivita&#039; economiche previste dall&#039;ordinamento vigente sono  abrogate quattro mesi dopo l&#039;entrata in vigore del presente decreto. 
9. Il termine &quot;restrizione&quot;, ai sensi del comma 8, comprende: 
a) la limitazione, in forza di una  disposizione  di  legge,  del
numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita&#039; economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni amministrative  per  l&#039;esercizio,   senza   che   tale   numero   sia determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della popolazione o di altri criteri di fabbisogno; 
b) l&#039;attribuzione di licenze o  autorizzazioni  all&#039;esercizio  di
una  attivita&#039;  economica  solo  dove  ce  ne  sia  bisogno   secondo l&#039;autorita&#039; amministrativa; si considera che  questo  avvenga  quando l&#039;offerta di servizi da parte di persone che  hanno  gia&#039;  licenze  o autorizzazioni  per  l&#039;esercizio  di  una  attivita&#039;  economica   non soddisfa la domanda da parte di tutta  la  societa&#039;  con  riferimento all&#039;intero territorio nazionale o ad una certa area geografica; 
c) il divieto di esercizio di una attivita&#039; economica al di fuori
di una certa area geografica  e  l&#039;abilitazione  a  esercitarla  solo
all&#039;interno di una determinata area; 
d) l&#039;imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle
sedi deputate all&#039;esercizio della  professione  o  di  una  attivita&#039;
economica; 
e) il divieto di esercizio di una  attivita&#039;  economica  in  piu&#039;
sedi oppure in una o piu&#039; aree geografiche; 
f) la limitazione dell&#039;esercizio di una  attivita&#039;  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di
commercializzazione di taluni prodotti; 
g) la  limitazione  dell&#039;esercizio  di  una  attivita&#039;  economica
attraverso l&#039;indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta
all&#039;operatore;  17
h) l&#039;imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura
di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta  o indiretta, mediante l&#039;applicazione di un coefficiente di  profitto  o di altro calcolo su base percentuale; 
l) l&#039;obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari
all&#039;attivita&#039; svolta. 
10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9
precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai sensi dell&#039;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi dall&#039;entrata in vigore del presente decreto. 
11. Singole attivita&#039; economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall&#039;abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle limitazioni previste dal comma 9, puo&#039; essere concessa,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro competente di concerto con il Ministro dell&#039;economia e delle finanze, sentita l&#039;Autorita&#039; per la concorrenza ed il mercato,  entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto, qualora: 
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico; 
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile  e,
dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta&#039;
economica, ragionevolmente proporzionato all&#039;interesse  pubblico  cui e&#039; destinata; 
c) la restrizione non introduca  una  discriminazione  diretta  o
indiretta basata sulla nazionalita&#039; o, nel caso  di  societa&#039;,  sulla
sede legale dell&#039;impresa. 
12. All&#039;articolo 307, comma 10, del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante il codice dell&#039;ordinamento  militare  sostituire
la lettera d) con la seguente: 
&quot;d) i proventi monetari  derivanti  dalle  procedure  di  cui  alla
lettera a), sono destinati, previa verifica da  parte  del  Ministero
dell&#039;economia e delle finanze della  compatibilita&#039;  finanziaria  con
gli equilibri di finanza pubblica,  con  particolare  riferimento  al
rispetto del conseguimento, da parte dell&#039;Italia, dell&#039;indebitamento
netto strutturale concordato in sede di  programma  di  stabilita&#039;  e crescita, al  Ministero  della  difesa,  mediante  riassegnazione  in deroga ai  limiti  previsti  per  le  riassegnazioni  agli  stati  di
previsione dei Ministeri, previo versamento all&#039;entrata del  bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all&#039;articolo 619, per  le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative  agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione  del settore infrastrutturale della difesa, nonche&#039;, fino alla misura  del 10 per cento,  nel  fondo  casa  di  cui  all&#039;articolo  1836,  previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro  degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che puo&#039;  essere  destinata  agli  enti  territoriali   interessati,   in relazione alla complessita&#039; e ai tempi dell&#039;eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con  decreti  del  Ministro
della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell&#039;economia e  delle  finanze;  in  caso  di  verifica negativa  della  compatibilita&#039;  finanziaria  con  gli  equilibri  di finanza pubblica, i  proventi  di  cui  alla  presente  lettera  sono riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Lucio Sacchetto, Postato 27-9-2011 alle 8:51 AM ! :<br />
D.L.138 del 13-8-2011. (nel seguente articolo 3 del DL 138/2011 sono elencati i principi che dovranno sopraintendere alla Riforma delle Professioni,[ n.d.r.])<br />
Titolo II<br />
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO   SVILUPPO<br />
Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio delle professioni e delle attivita&#8217; economiche<br />
1. In attesa della revisione dell&#8217;articolo 41  della  Costituzione,<br />
Comuni, Province, Regioni e  Stato,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui l&#8217;iniziativa e  l&#8217;attivita&#8217;  economica  privata  sono  libere  ed  e&#8217; permesso tutto cio&#8217; che non e&#8217; espressamente vietato dalla legge  nei soli casi di:<br />
a)  vincoli  derivanti  dall&#8217;ordinamento  comunitario   e   dagli<br />
obblighi internazionali;<br />
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;<br />
c) danno alla sicurezza, alla liberta&#8217;,  alla  dignita&#8217;  umana  e<br />
contrasto con l&#8217;utilita&#8217; sociale;<br />
d) disposizioni indispensabili per  la  protezione  della  salute<br />
umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,<br />
dell&#8217;ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;<br />
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.<br />
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo<br />
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.<br />
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto 15 disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita&#8217;   e dell&#8217;autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della decorrenza del predetto termine, l&#8217;adeguamento al principio di cui al comma 1 puo&#8217; avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di semplificazione normativa.<br />
4. L&#8217;adeguamento di Comuni, Province e Regioni all&#8217;obbligo  di  cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita&#8217;  dei predetti enti ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 3,  del  decreto  legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />
5. Fermo restando l&#8217;esame di Stato di cui all&#8217;art. 33 comma 5 della Costituzione  per  l&#8217;accesso  alle  professioni regolamentate,   gli ordinamenti   professionali   devono   garantire   che    l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217;  risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di   libera concorrenza, alla presenza diffusa dei  professionisti  su  tutto  il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita&#8217;  di  offerta che  garantisca  l&#8217;effettiva  possibilita&#8217;  di  scelta  degli  utenti nell&#8217;ambito della piu&#8217; ampia informazione  relativamente  ai  servizi offerti. Gli  ordinamenti  professionali  dovranno  essere  riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto per recepire i seguenti principi:<br />
a) l&#8217;accesso alla professione e&#8217; libero e  il  suo  esercizio  e&#8217;<br />
fondato e ordinato sull&#8217;autonomia e  sull&#8217;indipendenza  di  giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello Stato o in  una  certa  area  geografica,  e&#8217;  consentita  unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita&#8217;  o, in caso di esercizio dell&#8217;attivita&#8217; in forma societaria,  della  sede legale della societa&#8217; professionale;<br />
b) previsione  dell&#8217;obbligo  per  il  professionista  di  seguire<br />
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell&#8217;obbligo di  formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e&#8217; sanzionato sulla base di quanto  stabilito  dall&#8217;ordinamento  professionale  che<br />
dovra&#8217; integrare tale previsione;<br />
c) la disciplina del tirocinio  per  l&#8217;accesso  alla  professione<br />
deve conformarsi a criteri che garantiscano  l&#8217;effettivo  svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; formativa e il suo adeguamento  costante  all&#8217;esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante dovra&#8217; essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l&#8217;accesso al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra&#8217;  essere complessivamente superiore a tre anni  e  potra&#8217;  essere  svolto,  in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli Nazionali e il Ministero dell&#8217;Istruzione, Universita&#8217; e  Ricerca,  in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;<br />
d) il  compenso  spettante  al  professionista  e&#8217;  pattuito  per<br />
iscritto  all&#8217;atto  del  conferimento   dell&#8217;incarico   professionale<br />
prendendo come riferimento le tariffe professionali.  E&#8217;  ammessa  la pattuizione  dei  compensi  anche  in   deroga   alle   tariffe.   Il professionista e&#8217; tenuto, nel rispetto del principio di  trasparenza, a  rendere  noto   al   cliente   il   livello   della   complessita&#8217; dell&#8217;incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell&#8217;incarico. In caso  di  mancata  determinazione  consensuale  del compenso, quando il committente e&#8217;  un  ente  pubblico,  in  caso  di liquidazione giudiziale dei compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui  la prestazione  professionale  e&#8217;  resa  nell&#8217;interesse  dei  terzi   si<br />
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro 16 della Giustizia;<br />
e) a tutela del cliente, il professionista e&#8217; tenuto a  stipulare<br />
idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall&#8217;esercizio<br />
dell&#8217;attivita&#8217; professionale. Il professionista deve rendere noti  al<br />
cliente, al momento dell&#8217;assunzione dell&#8217;incarico, gli estremi  della<br />
polizza stipulata per la responsabilita&#8217; professionale e il  relativo<br />
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali dei professionisti;<br />
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l&#8217;istituzione<br />
di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni<br />
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l&#8217;istruzione  e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell&#8217;Ordine  territoriale  o  di consigliere nazionale e&#8217;  incompatibile  con  quella  di  membro  dei consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;<br />
g) la pubblicita&#8217; informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto<br />
l&#8217;attivita&#8217;  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli<br />
professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi<br />
delle  prestazioni,  e&#8217;  libera.  Le   informazioni   devono   essere<br />
trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,<br />
ingannevoli, denigratorie.<br />
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l&#8217;accesso alle attivita&#8217; economiche e il loro esercizio si basano sul principio di liberta&#8217; di impresa.<br />
7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l&#8217;accesso  e  l&#8217;esercizio<br />
delle attivita&#8217; economiche devono garantire il principio di  liberta&#8217;<br />
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative all&#8217;introduzione di restrizioni  all&#8217;accesso  e  all&#8217;esercizio  delle attivita&#8217;  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione restrittiva.<br />
8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle<br />
attivita&#8217; economiche previste dall&#8217;ordinamento vigente sono  abrogate quattro mesi dopo l&#8217;entrata in vigore del presente decreto.<br />
9. Il termine &#8220;restrizione&#8221;, ai sensi del comma 8, comprende:<br />
a) la limitazione, in forza di una  disposizione  di  legge,  del<br />
numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita&#8217; economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni amministrative  per  l&#8217;esercizio,   senza   che   tale   numero   sia determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;<br />
b) l&#8217;attribuzione di licenze o  autorizzazioni  all&#8217;esercizio  di<br />
una  attivita&#8217;  economica  solo  dove  ce  ne  sia  bisogno   secondo l&#8217;autorita&#8217; amministrativa; si considera che  questo  avvenga  quando l&#8217;offerta di servizi da parte di persone che  hanno  gia&#8217;  licenze  o autorizzazioni  per  l&#8217;esercizio  di  una  attivita&#8217;  economica   non soddisfa la domanda da parte di tutta  la  societa&#8217;  con  riferimento all&#8217;intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;<br />
c) il divieto di esercizio di una attivita&#8217; economica al di fuori<br />
di una certa area geografica  e  l&#8217;abilitazione  a  esercitarla  solo<br />
all&#8217;interno di una determinata area;<br />
d) l&#8217;imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle<br />
sedi deputate all&#8217;esercizio della  professione  o  di  una  attivita&#8217;<br />
economica;<br />
e) il divieto di esercizio di una  attivita&#8217;  economica  in  piu&#8217;<br />
sedi oppure in una o piu&#8217; aree geografiche;<br />
f) la limitazione dell&#8217;esercizio di una  attivita&#8217;  economica  ad<br />
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di<br />
commercializzazione di taluni prodotti;<br />
g) la  limitazione  dell&#8217;esercizio  di  una  attivita&#8217;  economica<br />
attraverso l&#8217;indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta<br />
all&#8217;operatore;  17<br />
h) l&#8217;imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura<br />
di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta  o indiretta, mediante l&#8217;applicazione di un coefficiente di  profitto  o di altro calcolo su base percentuale;<br />
l) l&#8217;obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari<br />
all&#8217;attivita&#8217; svolta.<br />
10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9<br />
precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto.<br />
11. Singole attivita&#8217; economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall&#8217;abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle limitazioni previste dal comma 9, puo&#8217; essere concessa,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro competente di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita l&#8217;Autorita&#8217; per la concorrenza ed il mercato,  entro  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto, qualora:<br />
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;<br />
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile  e,<br />
dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta&#8217;<br />
economica, ragionevolmente proporzionato all&#8217;interesse  pubblico  cui e&#8217; destinata;<br />
c) la restrizione non introduca  una  discriminazione  diretta  o<br />
indiretta basata sulla nazionalita&#8217; o, nel caso  di  societa&#8217;,  sulla<br />
sede legale dell&#8217;impresa.<br />
12. All&#8217;articolo 307, comma 10, del decreto  legislativo  15  marzo<br />
2010, n. 66, recante il codice dell&#8217;ordinamento  militare  sostituire<br />
la lettera d) con la seguente:<br />
&#8220;d) i proventi monetari  derivanti  dalle  procedure  di  cui  alla<br />
lettera a), sono destinati, previa verifica da  parte  del  Ministero<br />
dell&#8217;economia e delle finanze della  compatibilita&#8217;  finanziaria  con<br />
gli equilibri di finanza pubblica,  con  particolare  riferimento  al<br />
rispetto del conseguimento, da parte dell&#8217;Italia, dell&#8217;indebitamento<br />
netto strutturale concordato in sede di  programma  di  stabilita&#8217;  e crescita, al  Ministero  della  difesa,  mediante  riassegnazione  in deroga ai  limiti  previsti  per  le  riassegnazioni  agli  stati  di<br />
previsione dei Ministeri, previo versamento all&#8217;entrata del  bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all&#8217;articolo 619, per  le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative  agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione  del settore infrastrutturale della difesa, nonche&#8217;, fino alla misura  del 10 per cento,  nel  fondo  casa  di  cui  all&#8217;articolo  1836,  previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro  degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che puo&#8217;  essere  destinata  agli  enti  territoriali   interessati,   in relazione alla complessita&#8217; e ai tempi dell&#8217;eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con  decreti  del  Ministro<br />
della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell&#8217;economia e  delle  finanze;  in  caso  di  verifica negativa  della  compatibilita&#8217;  finanziaria  con  gli  equilibri  di finanza pubblica, i  proventi  di  cui  alla  presente  lettera  sono riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Piero Manzanares</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-332</link>
		<dc:creator>Piero Manzanares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrocinatori.it/?p=447#comment-332</guid>
		<description>Le grandi sfide non si vincono da soli, vanno affrontate insieme, uniti e organizzati.
Ripartiamo ad inondare le email dei vari membri della commissione, magari anche con pec, e proviamo ad organizzare un sit-in di protesta a Roma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le grandi sfide non si vincono da soli, vanno affrontate insieme, uniti e organizzati.<br />
Ripartiamo ad inondare le email dei vari membri della commissione, magari anche con pec, e proviamo ad organizzare un sit-in di protesta a Roma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-331</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:14:37 +0000</pubDate>
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		<description>alla faccia della liberalizzazione......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alla faccia della liberalizzazione&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: LUCIO SACCHETTO</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-329</link>
		<dc:creator>LUCIO SACCHETTO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrocinatori.it/?p=447#comment-329</guid>
		<description>E&#039; auspicabile che la Commissione consideri l&#039;indirizzo Europeo e soprattutto quello Italiano. Speriamo che venga anche recepito l&#039;art. 3 del DL 138/2011, attuale legge n. 148 del 16/09/2011, che indica sia il principio di libera concorrenza e libertà di impresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; auspicabile che la Commissione consideri l&#8217;indirizzo Europeo e soprattutto quello Italiano. Speriamo che venga anche recepito l&#8217;art. 3 del DL 138/2011, attuale legge n. 148 del 16/09/2011, che indica sia il principio di libera concorrenza e libertà di impresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-328</link>
		<dc:creator>patroc. strag. Riccardo Nicotra (Catania)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrocinatori.it/?p=447#comment-328</guid>
		<description>L&#039;Europa impone con Direttive (ovvero LEGGI) le liberalizzazioni, la libera concorrenza nell&#039;esercizio di qualunque professione, il Governo Italiano invece, al contrario, strozza tutto e &quot;ce li mette dentro&quot; una cassetta di legno inchiodata, anzicchè normare tutte, dico tutte le professioni, che non sono certamente poche (come hanno già fatto altre nazioni europee), anzicché liberalizzare tutte le professioni, le falcia e le distrugge, riducendo sul lastrico migliaia di famiglie, milioni di cittadini, prendendo a pernacchie le summenzionate Direttive Europee.
E&#039; Giunto il momento di intentare causa contro il Governo Italiano per il non facere, per non aver adempiuto; addirittura è previsto un  risarcimento danni per ciò, come argomentato da diverse sentenze nazionali e non su tali argomenti. In fin dei conti, il Governo Italiano, è un convenuto come tutti gli altri. Certamente tale operazione va concertata e ben imbastita, ma il risultato è certo, piuttosto che questo annoso impasse.
Libertà di stabilimento.
Gli Articoli 43-48 del Trattato della Comunità Europea vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.
1) Definizione 2) Art. 48 TCE 3) Libertà di stabilimento primaria
4) Libertà di stabilimento secondaria 5) Criterio della sede legale
6) Criterio dell’incorporazione 7) Collegamenti esterni
Definizione:
Per libertà di stabilimento si intende la possibilità di costituire e gestire un’impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese della Comunita Europea, tramite l’apertura di agenzie, filiali e succursali. È inoltre garantito il diritto a esercitare attività non salariate. La libertà di stabilimento pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalità e si divide in libertà di stabilimento primaria e secondaria.
Art. 48 TCE:
L’art 48 TCE equipara le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della Comunità, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. In questo modo estende la libertà di stabilimento, data dall’art. 43 alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche. Le società che volessero usufruire della libertà di stabilimento manterrebbero la personalità giuridica del paese di provenienza. L’articolo 48 indica 3 criteri:
La società dev’essere costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro. La conformità dipende dalla modalità di identificazione della società secondo il criterio della sede legale o il criterio dell’incorporazione.
La società deve avere una delle seguenti caratteristiche:
-Sede sociale all’interno della CE
-Amministrazione centrale all’interno della CE
-Centro di attività principale all’interno della CE
-Scopo di lucro
Per verificare se una società sia costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro vale il principio del paese di origine, e quindi possono spostare la sede in un altro paese membro della CE solo le società costituite nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione.
Libertà di stabilimento primaria:
La libertà di stabilimento primaria si ha quando un cittadino di uno stato membro si stabilisce in via definitiva in un altro stato per intraprendere un’attività imprenditoriale.
Libertà di stabilimento secondaria:
La libertà di stabilimento secondaria si ha quando un cittadino resta nel proprio paese ed esercità un’attività secondaria in un altro paese della CE (es. apertura di una succursale)
Criterio della sede legale:
Nei paesi che applicano il criterio della sede legale, come l’Italia, la Germania, la Francia o l’Austria, la società viene identificata in base al luogo in cui ha la propria sede amministrativa o la sede principale dell’attività svolta. Queste società non possono beneficiare della libertà di stabilimento primaria, perché se spostassero la loro sede, non sarebbero più validamente costituite per il paese d’origine e quindi mancherebbe uno dei presupposti dati dall’art 48.
Criterio dell’incorporazione:
Nei paesi che applicano il criterio dell’incorporaizione, come la Gran Bretagna, l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi e la Danimarca, la società viene identificata in base al luogo in cui è iscritta nel registro delle imprese. Queste società possono, ai sensi dell’art. 48 TCE, spostare la propria sede legale o amministrativa in un altro paese della CE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Europa impone con Direttive (ovvero LEGGI) le liberalizzazioni, la libera concorrenza nell&#8217;esercizio di qualunque professione, il Governo Italiano invece, al contrario, strozza tutto e &#8220;ce li mette dentro&#8221; una cassetta di legno inchiodata, anzicchè normare tutte, dico tutte le professioni, che non sono certamente poche (come hanno già fatto altre nazioni europee), anzicché liberalizzare tutte le professioni, le falcia e le distrugge, riducendo sul lastrico migliaia di famiglie, milioni di cittadini, prendendo a pernacchie le summenzionate Direttive Europee.<br />
E&#8217; Giunto il momento di intentare causa contro il Governo Italiano per il non facere, per non aver adempiuto; addirittura è previsto un  risarcimento danni per ciò, come argomentato da diverse sentenze nazionali e non su tali argomenti. In fin dei conti, il Governo Italiano, è un convenuto come tutti gli altri. Certamente tale operazione va concertata e ben imbastita, ma il risultato è certo, piuttosto che questo annoso impasse.<br />
Libertà di stabilimento.<br />
Gli Articoli 43-48 del Trattato della Comunità Europea vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.<br />
1) Definizione 2) Art. 48 TCE 3) Libertà di stabilimento primaria<br />
4) Libertà di stabilimento secondaria 5) Criterio della sede legale<br />
6) Criterio dell’incorporazione 7) Collegamenti esterni<br />
Definizione:<br />
Per libertà di stabilimento si intende la possibilità di costituire e gestire un’impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese della Comunita Europea, tramite l’apertura di agenzie, filiali e succursali. È inoltre garantito il diritto a esercitare attività non salariate. La libertà di stabilimento pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalità e si divide in libertà di stabilimento primaria e secondaria.<br />
Art. 48 TCE:<br />
L’art 48 TCE equipara le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della Comunità, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. In questo modo estende la libertà di stabilimento, data dall’art. 43 alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche. Le società che volessero usufruire della libertà di stabilimento manterrebbero la personalità giuridica del paese di provenienza. L’articolo 48 indica 3 criteri:<br />
La società dev’essere costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro. La conformità dipende dalla modalità di identificazione della società secondo il criterio della sede legale o il criterio dell’incorporazione.<br />
La società deve avere una delle seguenti caratteristiche:<br />
-Sede sociale all’interno della CE<br />
-Amministrazione centrale all’interno della CE<br />
-Centro di attività principale all’interno della CE<br />
-Scopo di lucro<br />
Per verificare se una società sia costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro vale il principio del paese di origine, e quindi possono spostare la sede in un altro paese membro della CE solo le società costituite nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione.<br />
Libertà di stabilimento primaria:<br />
La libertà di stabilimento primaria si ha quando un cittadino di uno stato membro si stabilisce in via definitiva in un altro stato per intraprendere un’attività imprenditoriale.<br />
Libertà di stabilimento secondaria:<br />
La libertà di stabilimento secondaria si ha quando un cittadino resta nel proprio paese ed esercità un’attività secondaria in un altro paese della CE (es. apertura di una succursale)<br />
Criterio della sede legale:<br />
Nei paesi che applicano il criterio della sede legale, come l’Italia, la Germania, la Francia o l’Austria, la società viene identificata in base al luogo in cui ha la propria sede amministrativa o la sede principale dell’attività svolta. Queste società non possono beneficiare della libertà di stabilimento primaria, perché se spostassero la loro sede, non sarebbero più validamente costituite per il paese d’origine e quindi mancherebbe uno dei presupposti dati dall’art 48.<br />
Criterio dell’incorporazione:<br />
Nei paesi che applicano il criterio dell’incorporaizione, come la Gran Bretagna, l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi e la Danimarca, la società viene identificata in base al luogo in cui è iscritta nel registro delle imprese. Queste società possono, ai sensi dell’art. 48 TCE, spostare la propria sede legale o amministrativa in un altro paese della CE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mirko Melozzi</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-327</link>
		<dc:creator>Mirko Melozzi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:18:08 +0000</pubDate>
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		<description>Da noi l&#039;unica cosa che siamo riusciti a liberalizzare è il malaffare! La colpa è solo nostra perché siamo pecore che si fanno bacchettare a piacere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da noi l&#8217;unica cosa che siamo riusciti a liberalizzare è il malaffare! La colpa è solo nostra perché siamo pecore che si fanno bacchettare a piacere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maurizio</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-326</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:04:13 +0000</pubDate>
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		<description>Tra qualche tempo ci uniremo ai pastori sardi e tanti come loro lasciati in mutande.
Non si sta cogliendo questo malessere generale per manifestare nelle piazze a gran voce.
Le vie politiche non servono ci vuole rabbia e grinta per quel pezzo di pane che ci vogliono togliere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tra qualche tempo ci uniremo ai pastori sardi e tanti come loro lasciati in mutande.<br />
Non si sta cogliendo questo malessere generale per manifestare nelle piazze a gran voce.<br />
Le vie politiche non servono ci vuole rabbia e grinta per quel pezzo di pane che ci vogliono togliere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudio</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-321</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:07:29 +0000</pubDate>
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		<description>L&#039;Europa ci invita a liberalizzare mentre il nostro governo punta a stringere le catene. avanti così.
La peggiore classe dirigente che potessimo mai avere nel peggiore dei nostri incubi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Europa ci invita a liberalizzare mentre il nostro governo punta a stringere le catene. avanti così.<br />
La peggiore classe dirigente che potessimo mai avere nel peggiore dei nostri incubi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele Zarrillo</title>
		<link>https://www.patrocinatori.it/2011/09/26/riforma-forense-riparte-la-discussione/#comment-320</link>
		<dc:creator>Daniele Zarrillo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.patrocinatori.it/?p=447#comment-320</guid>
		<description>Speriamo che gli sforzi comuni possano sortire l&#039;effetto desiderato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speriamo che gli sforzi comuni possano sortire l&#8217;effetto desiderato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
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