FLASH: Il Convegno di Uniprof è stato un evento dove sono usciti contenuti e impegni che vanno al di là delle solite chiacchiere. In breve e solo per quello che riguarda la Riforma Forense.
- Il presidente di UNIPROF Giorgio Berloffa, nella sua relazione introduttiva ha censurato le nuove riserve agli avvocati e le conseguenze occupazionali sugli esperti di infortunistica stradale.
- Il problema è stato raccolto dal Senatore Gamba (PDL) che ha difeso sostanzialmente gli interessi dell’avvocatura.
- Berloffa ha poi invitato ad intervenire, in una sala gremita, Luigi Cipriano, presidente ANEIS, che ha spiegato con chiarezza le conseguenze delle nuove esclusive sulla attività di patrocinatore.
- Antonio Catricalà, presidente dell’AGCM, ha ascoltato attentamente e colto immediatamente la palla al balzo per censurare senza se e senza ma le nuove esclusive, difendendo il valore dell’esperienza professionale e facendo proprio l’esempio degli esperti di infortunistica stradale.
- L’On. Raffaello Vignali (PDL), Vice Presidente della X Commissione attività produttive ha preso l’impegno di chiedere una censura alla Commissione Giustizia, tramite un “parere rafforzato”, delle nuove esclusive e ritenendo la cosa del tutto ingiustificata.
Un grazie sentito a tutti quelli hanno contribuito, con la loro partecipazione numerosa e disciplinata, a rendere un convegno già di per se interessante qualcosa di più. Perchè la partecipazione e il calore in questi casi contano moltissimo. Un ringraziamento maggiore anche a chi ha avuto dei problemi ad entrare. Il successo del convegno è dovuto anche alla loro pazienza. L’obiettivo di presentare a un palco importante e qualificato il problema e ottenere avuto la solidarietà di organizzazioni come e Autorità ben più grosse della nostra è stato raggiunto. Ma il lavoro è appena iniziato. La prossima settimana una delegazione di Assoprofessioni e del C.U.P.S. incontrerà, con tutta probabilità, il relatore della legge. Presto vi saranno altre iniziative da valutare (spedizione e-mail o fax ai parlamentari, sit in a montecitorio, ulteriori incontri) in relazione alla reazione (che c’è già stata) dell’Avvocatura.
Ecco la rassegna stampa saliente da leggere attentamente:
ADNKRONOS: Uniprof-Cna, per nuove professioni serve tavolo col ministero dello Sviluppo economico
ITALIA OGGI: Poche regole per i senza alvo
MONDOPROFESSIONISTI: Il presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà contro la riforma forenseitaliaoggi
ASCA RIFORMA FORENSE: CATRICALA’, E’ PERICOLO IN SE’ E COME EFFETTO CASCATA
In tempi in cui avanza e si allarga l’Unione Europea e nei quali esponiamo il nostro tricolore al fianco della bandiera dell’Europa, fa molta tristezza vedere E SENTIRE un senatore che nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati al Convegno “La sfida delle nuove professioni per far crescere l’economia della conoscenza” del 1° febbraio 2011, difendere gli interessi di un Ordine che ha sempre mandato i giovani praticanti alla trattativa con i “professionisti” (perchè lo fanno di mestiere tutti i giorni!!!) delle Compagnie di Assicurazione.
Fortunatamente tanti altri intervenuti (On. Abrignani, On. Fioroni, On. Marchioni, On. Quartani ed On. Rao) hanno parlato con ben altra lungimiranza delle “Professioni non regolamentate”. Un particolarissimo ringraziamento alla lucidità ed alla chiarezza del prof. Antonio Catricalà, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha ribadito l’assoluta importanza dell’ESPERIENZA PROFESSIONALE.
Difendere il cittadino e quindi anche noi stessi, dall’obbligo di scelte imposte da caste vecchie e vetuste credo sia un dovere.
Non dobbiamo cambiare a tutti i costi ! ma di certo dobbiamo migliorare per rispetto dei nostri figli lottare per cose che riteniamo giuste è il sale che serve per vivere, in un mondo dove ormai l’unico scopo è schiacciare l’avversario con qualsiasi mezzo.
Buon lavoro a tutti e grazie
AGCM BOLLETTINO N. 23 DEL 27-6-2011,
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PS6633 – INA ASSITALIA-ATTIVITÀ DI DISDETTA DIREZIONALE Provvedimento n. 22500
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell’8 giugno 2011; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTO il proprio provvedimento del 15 dicembre 2010 , con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società INA Assitalia S.p.A.; VISTO il proprio provvedimento del 16 marzo 2011, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie; VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. INA Assitalia S.p.A. (di seguito anche “INA Assitalia”), in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, attiva nel settore della prestazione di servizi assicurativi e facente parte del gruppo Generali, ha realizzato nell’esercizio 2009 ricavi pari a circa 1,8 miliardi di euro.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti nell’aver disdettato, a partire dai contratti in scadenza ad agosto 2010, un elevato numero di polizze appartenenti a portafogli considerati “critici” sotto il profilo della redditività, insistenti sull’intero territorio nazionale e principalmente nelle regioni Campania, Puglia e Calabria, senza
inviare a numerosi consumatori ma idonea informativa e senza provvedere alla prescritta consegna dell’attestato di rischio. Peraltro, il professionista, in sede di eventuale stipula di nuovo contratto, avrebbe offerto la sola garanzia responsabilità civile auto (R.C.A.) obbligatoria a condizioni economiche significativamente più onerose rispetto a quelle preventivamente determinate dalla compagnia e in vigore alla data di conclusione del contratto.
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
3. A seguito delle segnalazioni pervenute da diversi consumatori, in data 20 dicembre 2010 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio PS6633 in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, per presunta violazione degli artt. 20, 24 e 25, comma 1, lettera d),
del Codice del Consumo.
4. In data 10 gennaio 2011 il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.
5. In data 19 gennaio 2011 INA Assitalia, all’esito della richiesta di informazioni contenuta nel verbale di accertamento ispettivo del 20 dicembre 2010, ha prodotto copia della documentazione afferente ciascuno dei [omissis *1] reclami pervenuti nel periodo 1° giugno 2010 – 20 dicembre 2010 al proprio Customer Service dai consumatori disdettati residenti nelle regioni Campania, Puglia e Calabria.
6. Il 22 febbraio 2011 è stato chiesto a INA Assitalia, tra l’altro, di fornire indicazioni circa gli elementi fattuali necessari per l’accertamento della pratica commerciale contestata. Tale richiesta di informazioni è stata reiterata in data 31 marzo 2011 in considerazione del parziale riscontro fornito dal professionista in data 21 marzo 2011. Ulteriori informazioni, ancora incomplete, sono pervenute il 7 aprile 2011.
7. In data 14 aprile 2011 è stato richiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell’art. 15, del Regolamento, di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria e, in particolare, sull’effettiva comunicazione di disdetta formale e sulla trasmissione dell’attestazione sullo stato del rischio agli assicurati.
8. Il 21 aprile 2011 la Parte ha risposto alla comunicazione di attribuzione dell’onere della prova.
9. In data 4 maggio 2011 è stata comunicata a INA Assitalia la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
10. In data 16 maggio 2011 il professionista ha depositato in atti la propria memoria conclusiva.
2) Le evidenze acquisite
11. Il regolamento ISVAP 9 agosto 2006, n. 4, adottato sulla base dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”, disciplina gli adempimenti previsti a carico delle imprese del settore in occasione della scadenza annuale dei singoli contratti RCA. In particolare, ai fini dell’esercizio della disdetta, la compagnia ha l’obbligo di trasmettere la relativa comunicazione ai clienti almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio. L’attestazione dello stato del rischio è il documento che indica le caratteristiche del rischio assicurato e contiene elementi quali il numero e la data di scadenza della polizza, la classe di merito di assegnazione CU, il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni. Tale documento deve essere consegnato al nuovo assicuratore nel caso in cui il consumatore intenda rivolgersi ad altra compagnia.
* 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
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12. Per l’inoltro delle disdette contrattuali e degli attestati di rischio INA Assitalia si avvale del servizio di posta ibrida offerto da Postel s.p.a. (di seguito anche “Postel”), che prevede la ricezione da parte di quest’ultima della documentazione in formato elettronico predisposta dal professionista, la stampa della documentazione stessa, l’imbustamento, la raccolta della corrispondenza presso i centri di stampa, il trasporto e la consegna della stessa a Poste Italiane
S.p.A. (di seguito anche “Poste Italiane”), che a sua volta provvede al successivo recapito tramite il servizio di posta massiva e/o altri servizi postali.
13. Unitamente alla propria memoria del 19 gennaio 20112, come precedentemente esposto, INA Assitalia ha prodotto copia della documentazione concernente ciascuno dei [omissis] reclami pervenuti nel periodo 1° giugno 2010-20 dicembre 2010, dai consumatori disdettati residenti nelle Regioni Campania, Puglia e Calabria. In [omissis *2] di questi reclami i consumatori lamentano l’omessa comunicazione della disdetta formale e la mancata trasmissione dell’attestazione sullo stato del rischio da parte del professionista; i consumatori sarebbero, infatti, venuti a conoscenza della cessazione degli effetti del contratto solo in agenzia, al momento del rinnovo della polizza.
14. Con memorie del 10 gennaio 20113 e del 21 marzo 20114 la Parte ha prodotto, tra l’altro, due tabelle – aventi mera rilevanza interna – contenenti le date di trasmissione (dal professionista a Postel e da quest’ultima a Poste Italiane) della comunicazione di disdetta formale e dell’attestazione sullo stato del rischio, rispettivamente, alla totalità dei clienti disdettati e ai predetti [omissis *3] assicurati che hanno inoltrato reclamo al Customer Service del professionista, nonché i periodici flussi informatici contenenti le indicate comunicazioni. Le tabelle non contengono, invece, alcuna indicazione dell’effettivo ricevimento da parte di Poste Italiane delle comunicazioni di disdetta e delle attestazioni sullo stato del rischio, né indicazioni del successivo inoltro delle stesse agli assicurati.
15. A seguito dell’attribuzione dell’incombente istruttorio dell’onere della prova, INA Assitalia ha
indicato in una tabella excel, allegata alla memoria depositata il 21 aprile 20115, il riepilogo degli invii delle disdette formali e delle attestazioni sullo stato di rischio effettuati, tramite Postel, ai [omissis *4] consumatori che hanno inoltrato reclami al riguardo al proprio Customer Service. Dall’esame del documento si desume che, per la totalità delle [omissis] posizioni prese in considerazione nella predetta tabella excel, il monitoraggio degli adempimenti si arresta alla data di inoltro delle comunicazioni in questione da parte di Postel a Poste Italiane, non risultando alcuna certificazione dell’effettivo ricevimento della documentazione in questione da parte di Poste Italiane e del successivo invio agli assicurati. Inoltre, con riferimento a [omissis] delle [omissis *5] posizioni sulle quali il professionista ha fornito elementi di risposta, risultano mancanti ulteriori dati concernenti l’attività di “lavorazione” propria di Postel delle comunicazioni di disdetta e degli attestati di rischio, quali l’identità del fornitore del servizio di posta ibrida, l’identificativo dell’insieme di documenti (“lotto”) trasmessi in via informatica e la data in cui Postel avrebbe inoltrato gli stessi a Poste Italiane per il successivo recapito agli assicurati. Oltre
alla tabella excel sono stati prodotti altri documenti dai quali non sono desumibili elementi utili ai
fini dell’assolvimento dell’onere della prova.
*2 Documento n. 58 in atti.
*3 Documento n. 55 in atti.
*4 Documento n. 71 in atti.
*5 Documento n. 83 in atti.
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16. Il professionista non ha, poi, prodotto alcuna documentazione, pure oggetto dell’onere della
prova, attestante l’effettiva osservanza dei sopra indicati adempimenti con riferimento alla generalità dei contratti di assicurazione disdettati nel periodo di riferimento.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
17. Secondo quanto rappresentato dal professionista, l’azione di disdetta avrebbe interessato tutto il territorio nazionale e sarebbe stata determinata dalla necessità di procedere a una razionalizzazione del portafoglio del comparto auto, al fine di limitarne il costante trend di operatività in perdita. Attraverso l’individuazione, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, delle polizze “critiche” -in carico ad agenzie localizzate prevalentemente nelle regioni dell’Italia meridionale- e la conseguente disdetta delle medesime, la compagnia ha inteso contemperare il rispetto dell’equilibrio tecnico (previsto dall’art. 37 del Codice delle assicurazioni private), con il principio dell’obbligo a contrarre (di cui all’art. 132 del medesimo testo normativo), offrendo al cliente “disdettato” la possibilità di sottoscrivere una nuova polizza secondo le tariffe vigenti. Ai titolari delle polizze così individuate sono state inviate le comunicazioni di disdetta unitamente all’attestazione sullo stato del rischio.
18. Il professionista ha, altresì, evidenziato che la facoltà di disdetta dei contratti rientra nell’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti alle quali è consentito disciplinare in via pattizia la durata e le modalità di recesso o di rinnovo di un contratto. Inoltre, in considerazione delle migliaia di assicurati a cui sono state inviate le citate comunicazioni, la Parte non ha escluso la possibilità che un certo numero di attestati possa essere stato smarrito. Peraltro, nei pochi casi in cui i clienti hanno lamentato il mancato ricevimento della relativa comunicazione, la società ha, comunque, preso atto della mancata disdetta. Ai consumatori disdettati che hanno ritenuto di stipulare un nuovo contratto di assicurazione con la compagnia, INA Assitalia ha applicato le tariffe commerciali vigenti, le quali tengono conto dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato. A tale proposito, la Parte ha rilevato che, in conformità alla normativa di settore, in occasione della scadenza annuale la compagnia ha la facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni contrattuali. Anche in caso di tacito rinnovo l’entità del premio può, pertanto, risultare maggiore, in base alle nuove condizioni, rispetto a quanto corrisposto dall’assicurato nell’annualità precedente.
IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
19. Oggetto di contestazione, nell’ambito del presente procedimento, sono i comportamenti posti in essere da INA Assitalia consistenti nell’aver disdettato, a partire dai contratti in scadenza ad agosto 2010, un elevato numero di polizze appartenenti a portafogli considerati “critici” sotto il profilo della redditività omettendo di comunicare formalmente a numerosi consumatori l’intervenuta disdetta delle polizze e di consegnare loro la relativa attestazione sullo stato del rischio.
20. Dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria risulta che il professionista non ha correttamente adempiuto all’obbligo di trasmettere ai consumatori la comunicazione di disdetta e l’attestazione sullo stato del rischio secondo quanto previsto dalla legge. Tale circostanza è emersa
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nella sua evidenza già in sede di valutazione della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi, là dove, in un numero significativo di reclami ([omissis] reclami sui [omissis] pervenuti al Customer Service di INA Assitalia), i consumatori lamentavano di essere
venuti a conoscenza dell’avvenuta disdetta soltanto in agenzia – al momento del rinnovo della
polizza – e di non aver ricevuto, nei termini di legge, l’attestazione sullo stato del rischio. La condotta denunciata ha trovato conferma nel corso dell’istruttoria.
21. In proposito, a fronte della richiesta di produrre documentazione comprovante l’avvenutacomunicazione della disdetta formale e l’effettiva trasmissione dell’attestato di rischio sia alla totalità dei clienti disdettati, sia ai [omissis] clienti che avevano presentato specifico reclamo, il professionista si è limitato a trasmettere alcune tabelle (cfr. punto 14 e ss.), aventi mera rilevanza interna, indicanti le date di invio (a Postel e da quest’ultima a Poste Italiane) e i flussi informatici delle comunicazioni relative alla disdetta e all’attestato di rischio. Nessuna indicazione è stata invece, fornito circa l’effettiva consegna di tale corrispondenza a Poste Italiane e circa il successivo inoltro agli assicurati attraverso il servizio di posta massiva.
22. Conseguentemente, e al fine di comprendere la reale consistenza del fenomeno, in data 14 aprile 2011, è stato attribuito al professionista l’onere della prova in merito all’effettivo invio della disdetta e dell’attestato di rischio non solo agli originari [omissis] “reclamanti”, ma anche a tutti i clienti disdettati nel periodo di riferimento. Infatti, la frammentarietà e l’incompletezza dei dati forniti dal professionista, unitamente al numero di clienti interessati dall’attività di disdetta (circa [omissis] consumatori) *6, rendeva verosimile la riconducibilità del comportamento in questione ad una complessiva e diffusa pratica commerciale suscettibile di ostacolare l’esercizio di diritti contrattuali.
23. In sede di adempimento all’incombente istruttorio dell’onere della prova la Parte, in allegato alla propria memoria del 21 aprile 20117, ha prodotto:
a) una tabella excel riepilogativa dell’invio
ai clienti, tramite canale Postel/Rotomail, delle disdette formali e delle attestazioni di rischio;
b) copia della corrispondenza intercorsa con i fornitori esterni Postel/Rotomail, attestante l’avvenuta lavorazione delle richieste di invio dei documenti;
c) copia delle comunicazioni di disdetta formale e delle attestazioni sullo stato di rischio destinate ai soggetti che hanno presentato reclamo.
24. Il primo documento – riguardante unicamente i [omissis] consumatori che hanno inoltrato reclami sullo specifico punto al Customer Service del professionista – contiene le seguenti indicazioni: l’agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto; il nominativo del cliente; l’identificativo del file contenente la comunicazione di disdetta e l’attestato di rischio; il nome del
fornitore del servizio di posta ibrida; l’identificativo dell’insieme di documenti (“lotto”) trasmessi in via informatica; la data di inoltro della comunicazione informatica da Postel a Poste Italiane
(“data di postalizzazione”). Dai dati forniti si desume che, relativamente alla totalità delle [omissis] posizioni interessate, il monitoraggio effettuato dal professionista si arresta al momento dell’inoltro delle comunicazioni in questione da parte del fornitore del servizio di posta ibrida a Poste Italiane. Nessuna prova risulta invece fornita in ordine all’effettivo ricevimento, da parte di Poste Italiane delle comunicazioni di disdetta e delle attestazioni sullo stato del rischio, e al successivo inoltro delle stesse agli assicurati. Inoltre, con riferimento a [omissis] delle [omissis] posizioni riportate, risulta assente qualunque indicazione circa il fornitore del servizio di posta
*6 Cfr. file contenuto nel cd-rom allegato alla memoria del 10 gennaio 2010, indicato come documento n. 55 in atti.
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ibrida cui è stata affidata la lavorazione delle comunicazioni in questione, il numero del “lotto” e la data di invio a Poste Italiane per il successivo inoltro (“data di postalizzazione”).
25. Né ulteriori elementi di prova rispetto all’attribuzione dell’onere sono desumibili dal secondo documento, contenente la “corrispondenza tra INA Assitalia e i fornitori esterni Postel/Rotomail, attestante l’avvenuta lavorazione delle richieste di invio dei documenti”. Infatti, trattandosi di un
semplice scambio di e-mail tra INA Assitalia e il fornitore del servizio di posta ibrida, finalizzato all’acquisizione dei dati poi riassunti dal professionista nella predetta tabella excel, il documento non fornisce alcuna indicazione circa l’avvenuta consegna a Poste Italiane delle comunicazioni di disdetta e degli attestati di rischio e del successivo inoltro agli assicurati, sebbene la necessità di ottenere una “certificazione di avvenuto invio per ogni contratto da parte di Poste Italiane” fosse stata rappresentata da INA Assitalia al fornitore del servizio di posta ibrida nelle comunicazioni indicate.
26. Infine, il terzo documento prodotto in sede di onere della prova contiene, in formato pdf, copia delle lettere predisposte dal professionista (relative a [omissis] posizioni su [omissis] ) e asseritamene inviate al fornitore del servizio di posta ibrida Postel. Anche siffatto documento non fornisce alcun elemento attestante l’effettiva consegna delle stesse comunicazioni a Poste Italiane. Peraltro, in alcuni casi ([omissis] su [omissis]) la lettera predisposta per l’invio agli assicurati risulta essere quella di comunicazione della scadenza annuale e non della disdetta. 27. Alla luce di tali elementi deve ritenersi che la Parte non abbia assolto all’onere della prova circa l’avvenuto ricevimento da Poste Italiane delle comunicazioni di disdetta formale e delle attestazioni di rischio e dell’inoltro delle stesse ai [omissis] clienti che hanno inviato reclamo al Customer Service. Inoltre, il professionista non ha prodotto alcuna documentazione attestante l’effettiva osservanza dei sopra indicati adempimenti con riferimento alla generalità dei contratti di assicurazione disdettati (circa [omissis]), pure oggetto dell’onere della prova. In conclusione, i dati forniti dal professionista non sono sufficienti a dimostrare che INA Assitalia abbia effettivamente e correttamente osservato gli obblighi previsti dalla legge.
28. L’omessa comunicazione della disdetta e la mancata consegna dell’attestato di rischio devono ritenersi circostanze idonee a limitare considerevolmente le opportunità di scelta dei consumatori titolari delle polizze oggetto di disdetta e suscettibili, di fatto, di privarli della possibilità di valutare, in tempi utili, la convenienza di offerte alternative e di ostacolare indebitamente la mobilità verso altre compagnie assicurative.
29. Né vale, a escludere la scorrettezza della pratica, l’argomentazione difensiva secondo cui il professionista avrebbe considerato come non disdettate le polizze per le quali non era in grado di fornire la prova dell’effettivo invio agli assicurati della relativa comunicazione e dell’attestato di rischio. Ciò in quanto il mancato inoltro dell’attestato di rischio concreta di per sé un ostacolo non contrattuale all’esercizio del diritto del consumatore di rivolgersi ad altri operatori concorrenti.
30. La pratica commerciale in esame risulta, inoltre, contraria alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile in base ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbero generalmente informare le attività di un operatore dello specifico settore, peraltro in relazione ad adempimenti soggetti alla sfera di controllo del professionista anche ai fini dell’assolvimento degli
7 Documento n. 83 in atti.
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obblighi di legge. Il professionista non si è, infatti, dotato di un sistema in grado di verificare l’effettivo ricevimento delle disdette e degli attestati di rischio da parte di Poste Italiane e il successivo inoltro ai consumatori. Al riguardo, deve inoltre considerarsi che, diversamente da quanto asserito dalla Parte nelle proprie difese, risulta che il professionista avesse piena consapevolezza della sussistenza e della dimensione della problematica in esame, difficilmente riconducibile a semplici casi isolati o meri errori episodici. Infatti, in una comunicazione indirizzata alla Direzione Industriale Danni e al Customer Service, contenente indicazioni per la trattazione dei reclami pervenuti *8, la Direzione Legale di INA Assitalia faceva presente che “Vi è poi un’altra fattispecie abbastanza ricorrente, quella in cui gli assicurati, recatisi in agenzia per il rinnovo, affermano di aver scoperto in quella circostanza l’intervenuta disdetta, negando il pervenimento della relativa comunicazione”.
31. Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, la pratica commerciale posta in essere da INA Assitalia, consistente nel mancato inoltro ai clienti della comunicazione di disdetta e dell’attestazione sullo stato di rischio, deve ritenersi scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, comma 1,, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore in relazione all’effettiva convenienza della copertura assicurativa responsabilità civile auto del professionista in rapporto all’analogo servizio offerto da altre compagnie.
32. Diversamente, per quanto concerne la contestazione relativa alla stipulazione, a seguito di disdetta, di un nuovo contratto responsabilità civile auto a condizioni asseritamente più onerose
rispetto a quelle preventivamente determinate da INA Assitalia, il professionista, con memoria del 21 aprile 2011, ha fornito un supporto informatico avente ad oggetto la ricostruzione a posteriori, per un campione di [omissis] assicurati, dei singoli elementi (coefficienti di premio per ciascuna variabile di personalizzazione preesistente o successiva al rapporto assicurativo, componenti di sconto commerciale, ecc. che hanno concorso alla determinazione del premio applicato ai consumatori). Da tale documento non risultano difformità tra le condizioni economiche applicate agli assicurati interessati dalle disdette e le tariffe preventivamente rese pubbliche dal professionista nei termini di legge.
V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
33. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
35. Con riguardo alla gravità della violazione, nella fattispecie in esame vengono in rilievo la dimensione economica e la particolare reputazione del professionista, attualmente uno dei principali operatori del settore assicurativo nel mercato nazionale. Agli stessi fini si tiene conto,
*8 Allegato n. 4 al verbale ispettivo del 20 dicembre 2010 indicato come documento n. 28 in atti.
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inoltre, dell’entità complessiva del pregiudizio potenziale arrecato ai consumatori in quanto associato ad una condotta attuata in modo sistematico sull’intero territorio nazionale nei confronti di circa [omissis] clienti nel periodo di riferimento *9 con prevalente incidenza sui portafogli insistenti nelle regioni Campania, Puglia e Calabria.
36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica commerciale è stata posta in essere nel periodo giugno-dicembre 2010.
37. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società INA Assitalia S.p.A. nella misura di 400.000 € (quattrocentomila euro).
38. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza aggravante in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Codice del Consumo *10, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro). RITENUTO,pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale posta in essere dalla società INA Assitalia S.p.A., consistente nel mancato inoltro ai clienti della comunicazione di disdetta e dell’attestazione sullo stato di rischio, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore in relazione all’effettiva convenienza della copertura assicurativa responsabilità civile auto del professionista in rapporto all’analogo servizio offerto da altre compagnie;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società INA Assitalia spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società INA Assitalia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell’art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
*9 Documento n. 55 in atti.
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Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE Antonio Catricalà
*10 Cfr. provv. n. 20962 del 30 marzo 2010 relativo al caso “PS5371 – Ina Assitalia Polizze Assicurative” in Boll. n. 13/10.